Regolamento Interno


REGOLAMENTO INTERNO DEL “LUCERA CAMPER CLUB”

Il contenuto di questo Regolamento Interno, fatto di pochi articoli (9), non deve essere in nessun modo considerato come qualcosa di scontato o assodato da parte dei soci, se così fosse sarebbe bastato il solo Statuto! Ma dopo sei anni di vita del Club, si è sentito il bisogno di affiancare allo stesso, un Regolamento Interno incisivo e chiaro delle regole. Niente di eccezionale o rivoluzionario visto che è presente in tante altre realtà dell’associazionismo. Questi punti non  sono altro che il frutto dell’approfondimento degli Articoli contenuti nel nostro Statuto. Argomenti essenziali per il buon funzionamento del Club e per la sua credibilità futura. Per queste ragioni tutti i soci sono chiamati al pieno rispetto di queste regole.

ART. 1

Chi intende far parte della nostra Associazione deve in primo luogo presentare domanda al Direttivo, frequentare la Sede Sociale del Club (anche se non in maniera assidua) e partecipare a una delle nostre manifestazioni collettive. Questo ci porterà ad una conoscenza reciproca  per un’attenta e giusta valutazione da parte del Direttivo, evitando, per quanto è possibile, l’ingresso di persone che il loro solo fine è quello di ottenere le convenzioni in essere del Club (campeggi, aree di sosta, assicurazione, esercizi commerciali e altro). In questa fase di “prova” della persona, i soci sono chiamati ad astenersi da eventuali sollecitazioni nei confronti del Direttivo per una rapida e favorevole approvazione della domanda, anche se si tratta di un parente, oppure un amico o conoscente. Diversamente, il socio che sa o che è venuto a conoscenza della dubbia reputazione della persona, è tenuto ad informare il Direttivo.  

ART. 2

Il socio dimissionario, o che non ha rinnovato l’iscrizione al Club o espulso, è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione e a rimuovere dal proprio veicolo ricreazionale  tutto ciò che lo identifica ancora come appartenente  questo Sodalizio (adesivi, gagliardetti ed altro). Inoltre, lo stesso non ha diritto né al rimborso della quota sociale versata né alla quota sul patrimonio sociale.

ART. 3

 I singoli o gruppi di soci, non possono prendere iniziative e svolgere attività in nome o per conto del Club se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 4

In occasione di viaggi, raduni ed incontri organizzati dal Club, il Consiglio Direttivo può decidere, di volta in volta, di richiedere un contributo economico ai partecipanti a copertura totale o parziale delle spese sostenute per organizzare l’evento. Inoltre è opportuno che, in presenza di detti eventi, il socio faccia conoscere la sua decisione, come forma di cortesia e riguardo nei confronti  degli organizzatori.

ART. 5

 A seguito di raduni organizzati dalla nostra Associazione dove è previsto un contributo totale o parziale a carico del socio, lo stesso dovrà essere versato in unica soluzione e in anticipo. In caso di rinuncia da parte del socio, che ha già versato la quota per la partecipazione per sé e i suoi famigliari, Il Direttivo esclude l’automatica restituzione delle somme versate, perché dovrà assolvere prima agli impegni già presi con i terzi soggetti. Pertanto, la somma potrà essere restituita per intero,parte o niente.

ART. 6

In concomitanza di eventi organizzati dal Club, il Direttivo si augura sempre  la partecipazione del maggior numero possibile di soci, a garanzia della riuscita dell’avvenimento e per la soddisfazione di tutti. Non può passare inosservato o ignorato il comportamento scorretto e deprecabile che il socio potrebbe tenere in tali circostanze se anziché partecipare a  ciò che il Club ha organizzato (anche per lui),  sceglie nel contempo, altre destinazioni o peggio, partecipa ad eventi organizzati da altri, venendo meno a quel  principio di far parte di questo sodalizio, scelto di sua spontanea volontà. Il mancato rispetto di questo articolo comporta, se accertato, il  seguente provvedimento: richiamo, censura, espulsione.

ART. 7

Il socio e i suoi famigliari in occasione di eventi organizzati dal Club, sono tenuti a mantenere un linguaggio e un comportamento adeguato e consono sia verso i soci che nei confronti di altri soggetti. Come anche di astenersi, al di fuori della Sede Sociale, da qualsiasi dibattito, confronto, disputa riguardante la vita dell’associazione e dei suoi iscritti, perché tutte le problematiche riguardanti il Club e i suoi aderenti vanno discusse nel luogo appropriato, cioè  la Sede Sociale del Club e non certo  in  luoghi occasionali. Questo a tutela del buon nome e dell’immagine dell’Associazione e dei suoi iscritti.  Il mancato rispetto di questo Articolo comporta, se accertato, il seguente provvedimento: richiamo, censura, espulsione.    

ART. 8

Nei centri urbani (parcheggi), l’uso abitativo dell’autocaravan deve avvenire senza alcun utilizzo di spazi esterni (Codice della Strada Art.185 Titolo V comma 2 ) esempi:  occupazione con tavolo, sedie, apertura veranda ecc…e con la minore esposizione possibile di quanto avviene all’interno dello stesso, senza recare disturbo ad altri equipaggi o persone del posto. Inoltre, è buona regola spegnere sempre il motore prima di scendere dal mezzo o tenerlo acceso senza alcuna ragione ciò nel pieno rispetto delle persone circostanti e dell’ambiente. Il mancato rispetto di questo  articolo comporta, se accertato, il seguente provvedimento: richiamo, censura, espulsione. 

ART. 9

Sugli scarichi è in gioco la credibilità dell’intera categoria, quindi, è imperativo adeguare il proprio comportamento al più rigido rispetto della buona educazione e delle norme igieniche. Lo scarico della cassetta come quelle delle acque grigie devono avvenire nei luoghi consentiti dalle vigenti leggi in vigore (Codice della Strada ART. 185 Titolo V comma 4).  Dopo dette operazioni, accertarsi, prima di ripartire, che tutti gli scarichi siano chiusi per evitare nella maniera più  assoluta di lasciare qualsiasi traccia a terra del nostro passaggio;diversamente si dimostrerebbe  assenza  di civiltà e riguardo per  il posto che ci ha ospitato e l’ambiente circostante. Il mancato rispetto di questo Articolo comporta, se accertato, il seguente provvedimento: richiamo, censura, espulsione.   

 

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Si ribadisce, a riprova della determinazione del Direttivo, che in  caso di inosservanza del presente Regolamento Interno ( Articoli 6-7- 8 e 9), il Direttivo in seduta comune con il Collegio dei Probiviri, deciderà sul provvedimento da adottare nei confronti del socio inadempiente, come previsto dai relativi punti.                                                                                             
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